Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 23/12/1998 n. 454

Art. 5. Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1999, sono stabilite in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, č utilizzato lo stanziamento della unitā previsionale di base "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unitā previsionale di base, nonchč le iscrizioni alle competenti unitā previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata

Art. 6. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1999, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchč di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1999.

5. Il Ministero degli affari esteri č autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilitā esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire č acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed č contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1999, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Art. 7. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, č autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui e cassa, le somme iscritte nell'unitā previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilitā "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivitā sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unitā previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1999.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilitā "Pubblica

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchč l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1999, in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1999, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10. Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchč dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto č fissato, per l'anno finanziario 1999, in 4.035 unitā.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 26 unitā.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva č fissato, per l'anno finanziario 1999, in 200 unitā. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unitā.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonchč dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la forza organica dei militari volontari in ferma breve č fissata, per l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unitā.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, č determinato, per l'anno finanziario 1999, in 72 unitā.

8. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto in ferma volontaria a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata per l'anno finanziario 1999 in 30 unitā.

9. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilitā dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilitā delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unitā previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato.

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

 

Pagina 3/6 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional